Per il rilascio della carta d'identità è necessario presentarsi di persona allo sportello dell'Anagrafe muniti di 3 fotografie formato tessera recenti, su sfondo chiaro e con il volto e gli occhi scoperti.
L'art. 10 del Decreto-legge 13 Maggio 2011, n.70 "Servizi ai cittadini" ha introdotto nuove disposizioni in materia di carte d'identità.
Alla luce delle nuove disposizioni, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato a 15 anni, ed è stabilita una validità temporale di tale documento diversa, a seconda dell'età del minore:
3 anni per i minori di 3 anni
5 anni nella fascia di età 3-18 anni
Ai fini del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.
In tali ipotesi, il Comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.
La carta d'identità, sia cartacea che elettronica, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio di minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci oppure, che venga menzionato -su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o autorità consolari- il nome della persona, dell'Ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Si suggerisce di informare i genitori del minore o chi ne fa le veci di munirsi di documentazione idonea a comprovare la potestà sul minore (es. certificato nascita con paternità e maternità).
I minori di 12 anni sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.
Il D.P.C.M. del 25/03/2011 (tabella 1) ha prorogato al 31/12/2011 il termine di scadenza entro cui provvedere all'inserimento dell'impronta nella carta d'identità.
Le nuove disposizioni relative a rilascio e durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.
Si riporta di seguito il testo completo dell'articolo suddetto: